Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 20 lug 1905
La scuola concorre con una somma annua da stabilirsi nel suo bilancio come contributo al trattamento di riposo del personale insegnante, il quale è tenuto a rilasciare all'uopo una quota mensile a norma di speciale regolamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-05-25;159#art-16