Art. 24
Statuto organicoCapo III

Art. 24

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In vigore dal 15 lug 1905
In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei consiglieri. In seconda convocazione qualunque numero è legale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-24