Art. 17
Statuto organicoCapo II

Art. 17

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In vigore dal 15 lug 1905
I consiglieri eletti nelle adunanze ordinarie entrano in carica il primo di giugno successivo all'elezione. I consiglieri eletti nelle adunanze straordinarie entrano in carica immediatamente ad occupano per anzianità il posto di quelli che vanno a surrogare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-04-30;152#art-so-17