Art. 23
Statuto

Art. 23

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In vigore dal 3 giu 1905
I redditi della scuola debbono essere, appena riscossi, depositati presso un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza e di gradimento del Ministero, il quale istituto farà il servizio di cassa della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-03-26;100#art-s-23