Art. 13
StatutoCapo II

Art. 13

13 / 27
In vigore dal 28 apr 1905
Il presidente ed i consiglieri sono personalmente responsabili verso l'educatorio per danni che ad esso derivassero o dalle loro azioni o dalla loro trascuranza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-10-23;566#art-s-13