Regolamento›Capo VIII
Art. 94
129 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Gli atti di liquidazione, compilati annualmente dal Comune o dal Consorzio, a termini dell' della legge, dovranno contenere tutte le specificazioni necessarie per stabilire l'entità e la regolarità delle spese ed il riparto delle quote di concorso di ciascuno dei Comuni interessati.
Nelle spese per le opere saranno comprese quelle indicate nell' della legge.
Gli atti di liquidazione debbono essere rassegnati al prefetto, che provvede alla loro approvazione, dopo sentito l'Ufficio del genio civile. Saranno poscia comunicati ai Comuni interessati, i quali dovranno versare alla cassa del Consorzio la quota risultante a loro debito, salvo gli effetti del conto finale quando si tratti di opere nuove.
I reclami contro le liquidazioni saranno risoluti a termini dell' della legge. Essi non daranno diritto a sospensione di pagamento, ma a restituzione, se ed in quanto sarà del caso.
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