Regolamento›Capo II
Art. 9
9 / 174In vigore dal 16 mar 1905
In avvenire potranno il Ministero dei lavori pubblici promuovere, o gl'interessati richiedere aggiunte e variazioni nell'elenco dei porti di 1ª categoria, o passaggi da una ad altra classe di quelli della 2ª categoria, sempre quando durante un triennio successivo all'attuazione della precedente classificazione si siano verificati, a seconda della variazione che si vuol promuovere o che viene richiesta, i requisiti di che agli del presente regolamento.
Poi passaggio di un porto da una ad altra serie della 2ª classe si provvederà con R. decreto, senza obbligo di sentire gli enti interessati ed i corpi consultivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-9