Art. 87
RegolamentoCapo VIII

Art. 87

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In vigore dal 16 mar 1905
Alla esecuzione dei lavori indicati nei precedenti articoli sarà provveduto dal Comune o dal Consorzio sotto l'alta sorveglianza degli Uffici del genio civile. Le competenze degli ufficiali del genio civile incaricati dell'alta sorveglianza sono a carico dello Stato; quelle per la direzione ed assistenza dei lavori, del Comune o del Consorzio. Il Ministero dei lavori pubblici potrà autorizzare, secondo l' della legge 15 giugno 1893 sul genio civile, gli Uffici del genio civile a dirigere anche i lavori, nel qual caso le indennità dovute al personale saranno sostenute dal Comune o dal Consorzio, se l'autorizzazione sia stata accordata in seguito a loro domanda.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-87