Regolamento›Capo II
Art. 8
8 / 174In vigore dal 16 mar 1905
In base alle notizie, di cui nel precedente articolo, e tenuto conto dei requisiti indicati negli del presente regolamento e nell' della legge, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio del commercio, il Consiglio superiore di marina ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, formerà gli elenchi di classificazione dei porti, e li comunicherà poi completati, a norma dell' della legge, ai consigli delle provincie e dei comuni interessati per le loro osservazioni. Indi, sentito il Consiglio di Stato, promuoverà il R. decreto di cui all' della legge.
Il decreto avrà effetto e sarà applicato fino a che con altro successivo non venga modificato e revocato, salva l'ipotesi di cui all', capoverso, della legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato.
Uguale procedimento sarà seguito per le opere che nei porti di 1ª categoria interessano il commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-8