Regolamento›Capo VIII
Art. 72
107 / 174In vigore dal 16 mar 1905
I Comuni che intendono d'intraprendere la costruzione di nuovi porti di 4ª classe o di nuove opere straordinarie occorrenti all'ampliamento o alla sistemazione dei medesimi, debbono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici per mezzo del prefetto, producendo il progetto di massima.
Il Ministero, sentito il parere delle Commissioni locale e centrale per le opere dei porti e fari, del Consiglio superiore della marina e del Consiglio superiore dai lavori pubblici, determinerà sull'ammissibilità delle opere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-72