Regolamento›Capo VIII
Art. 67
102 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Spetta ai prefetti di curare che i Comuni provvedano a stanziare nei loro bilanci le somme occorrenti all'esecuzione delle opere obbligatorie e che, in caso di trascuranza, vi provveda la Giunta provinciale amministrativa con stanziamenti d'ufficio, a termini dell' della legge comunale e provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-67