Art. 67
RegolamentoCapo VIII

Art. 67

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In vigore dal 16 mar 1905
Spetta ai prefetti di curare che i Comuni provvedano a stanziare nei loro bilanci le somme occorrenti all'esecuzione delle opere obbligatorie e che, in caso di trascuranza, vi provveda la Giunta provinciale amministrativa con stanziamenti d'ufficio, a termini dell' della legge comunale e provinciale.
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