Regolamento›Capo VII
Art. 62
97 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Ai porti lacuali, di cui nel predente articolo, sono applicabili le disposizioni contenute negli del presente regolamento, escluso quanto riguarda i porti di 1ª categoria, e con avvertenza che della Commissione locale, di cui al precitato , non fanno parte pei porti lacuali gli ufficiali e le autorità di marina indicati nel successino .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-62