Art. 61
RegolamentoCapo VII

Art. 61

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In vigore dal 16 mar 1905
Per la classificazione dei porti lacuali, che ai termini dell'ultimo comma dell' della legge possono parificarsi ai marittimi, si osserveranno le norme di cui ai precedenti articoli dal 6 al 10 inclusivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-61