Art. 59
RegolamentoCapo VI

Art. 59

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In vigore dal 16 mar 1905
Quando non siasi potuto dare in concessione ad un Comune una parte di arenile, perché ad altri prima concessa, la decadenza o il termine della detta anteriore concessione non danno diritto al Comune di ottenere la gratuita concessione della suaccennata parte di arenile, se ciò non fu con esso espressamente pattuito. Però su nuova domanda del Comune potranno essere aggiunte ad una concessione già fatta le zone di arenili, che per mutate condizioni della spiaggia si rendessero disponibili entro i limiti di cui nell' della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-59