Regolamento›Capo VI
Art. 54
89 / 174In vigore dal 16 mar 1905
I Municipi dovranno destinare preferibilmente ad uso di industrie navali o marittime gli arenili avuti in concessione.
In generale, poi, le opere di natura stabile dovranno essere espressamente autorizzate dal Ministero della marina.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-54