Art. 51
RegolamentoCapo VI

Art. 51

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In vigore dal 16 mar 1905
Nell'atto di concessione degli arenili, da approvarsi dal Ministero della marina, d'accordo con quello dei lavori pubblici e delle finanze, saranno determinate le modalità e la durata, non mai maggiore di novanta anni, e saranno prescritte le norme per assicurare che i proventi ricavabili dall'uso degli arenili siano dal Comune erogati nel modo dalla legge voluto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-51