Art. 44
RegolamentoCapo V

Art. 44

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In vigore dal 16 mar 1905
La esecuzione delle opere concesse è soggetta all'alta sorveglianza dell'Ufficio del genio civile, dal quale saranno anche collaudate. Nelle operazioni di collaudo di opere che interessano il servizio ferroviario dovrà intervenire, in concorso coll'Ufficio del genio civile, anche l'Ufficio di circolo del R. Ispettorato generale delle SS. FF. nella cui giurisdizione trovansi lo operere stesse, nonché un rappresentante dell'Amministrazione che esercita la ferrovia del porto, quest'ultimo col solo voto consultivo. Dopo il collaudo, ove nulla osti per altri riguardi, sarà restituita la cauzione.
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