Art. 42
RegolamentoCapo V

Art. 42

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In vigore dal 16 mar 1905
L'atto di concessione non avrà alcun effetto nei rapporti dell'Amministrazione governativa, fino a quando non sia stato debitamente approvato con apposito R. decreto, da promuoversi a cura del Ministero di marina, d'accordo con quello dei lavori pubblici. Nel caso in cui sia compresa nel decreto stesso anche l'autorizzazione per la imposizione e riscossione della tassa supplementare di ancoraggio, di cui all' della legge sui porti ed agli del presente regolamento, interverrà nella proposta anche il Ministero delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-42