Art. 40
RegolamentoCapo V

Art. 40

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In vigore dal 16 mar 1905
Le tariffe per l'esercizio delle opere marittime concesse non dovranno essere superiori a quelle consimili dei vicini porti esteri, e saranno approvate dal Ministero dei lavori pubblici, di accordo con quello della marina, dopo sentita la Camera di commercio della Provincia nella quale trovasi il porto, e previo avviso del Consiglio del commercio.
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