Regolamento›Capo V
Art. 35
70 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Sul progetto e relazione, di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici promuove il parere delle Commissioni di cui al capo X del presente regolamento, giusta le prescrizioni di cui all', nonché del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia per quanto riguarda la natura e struttura delle opere progettate, la loro pubblica utilità e il costo presuntivo di esse, sia per quanto concerne le condizioni e modalità da osservarsi per la loro regolare costruzione, manutenzione ed esercizio, e sui mezzi finanziari per far fronte alle necessarie spese.
Per le modificazioni od aggiunte che, in seguito al parere di detti Corpi consulenti, si riconoscesse necessario introdurre nei progetti e relazioni di cui sopra, dovranno questi ultimi essere dal Ministero dei lavori pubblici inviati all'ente o persona che li ha prodotti, con le necessarie avvertenze ed osservazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-35