Art. 34
RegolamentoCapo V

Art. 34

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In vigore dal 16 mar 1905
Le Provincie, i Comuni, le Camere di commercio e i privati che intendessero ottenere la concessione di costruire opere marittime, in base al primo comma dell' della legge, debbono, con la domanda, presentare al Ministero dei lavori pubblici il progetto delle opere che si propongono di eseguire, corredato da una relazione indicante l'ammontare presuntivo della spesa all'uopo necessaria e i mezzi finanziari coi quali intendono farvi fronte.
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