Regolamento›Capo IV
Art. 31
66 / 174In vigore dal 16 mar 1905
La riscossione della tassa supplementare vien fatta dagli ufficiali del Governo incaricati della riscossione dei diritti marittimi, e da essi versata nella tesoreria dello Stato, verso ritiro di vaglia del tesoro, per essere a suo tempo girati e pagati al Comune, gestore dell'opera in favore della quale deve andar erogato il provento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-31