Art. 31
RegolamentoCapo IV

Art. 31

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In vigore dal 16 mar 1905
La riscossione della tassa supplementare vien fatta dagli ufficiali del Governo incaricati della riscossione dei diritti marittimi, e da essi versata nella tesoreria dello Stato, verso ritiro di vaglia del tesoro, per essere a suo tempo girati e pagati al Comune, gestore dell'opera in favore della quale deve andar erogato il provento.
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