Art. 28
RegolamentoCapo IV

Art. 28

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In vigore dal 16 mar 1905
Il Ministero dei lavori pubblici, riconoscendo attendibile la domanda, promuoverà sulla medesima l'esame e il parere del Consiglio superiore della marina, e sentirà quindi nei riguardi tecnici il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-28