Art. 26
RegolamentoCapo IV

Art. 26

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In vigore dal 16 mar 1905
Con la domanda, di cui all' della legge, diretta ad ottenere l'imposizione di una tassa supplementare d'ancoraggio, i Comuni marittimi, oltre al dimostrare gli accordi presi con la Camera di commercio della Provincia, dovranno presentare il progetto dell'opera che si propongono di eseguire, con la perizia della spesa occorrente, indicare quando intendono di cominciare i lavori, e in quanto tempo compierli. Esporranno poi le ragioni per le quali ritengono che, senza grave pregiudizio del commercio, possa venire applicata la tassa supplementare, della quale indicheranno la misura e la durata. Dichiareranno infine se intendono di eseguire l'opera col solo ricavato della tassa predetta o con quali altri mezzi.
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