Art. 23
RegolamentoCapo III

Art. 23

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In vigore dal 16 mar 1905
Nelle spese indicate dall' della legge, ripartibili fra lo Stato e gli enti interessati, si intendono comprese anche quelle relative ai mezzi d'opera, di proprietà dello Stato, impiegati nei lavori. Faranno parte delle stesse spese le indennità per trasferte dovute agli ufficiali del genio civile per qualsiasi opera marittima nei porti delle prime tre classi della 2ª categoria. A tale effetto, prima della fine di ogni esercizio finanziario, gli Uffici del genio civile trasmetteranno al Ministero dei lavori pubblici un prospetto delle spese di trasferta distinte per porti, e tale prospetto, approvato dal Ministero, varrà come titolo giustificativo della relativa spesa da ripartirsi fra gl'interessati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-23