Art. 173
RegolamentoCapo III

Art. 173

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In vigore dal 16 mar 1905
Qualora gl'ingegneri capi del genio civile, in seguito alle visite ordinarie o straordinarie praticate nei porti di 4ª classe, riconoscano il bisogno di opere di restauro o di manutenzione, ne riferiranno al prefetto per le disposizioni da dare al Comune od al Consorzio cui spetta di provvedere.
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