Regolamento›§ i
Art. 170
174 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile cui risulti di qualche lavoro che rechi innovazioni nelle spiaggie o nei porti, debbono accertarsi se ne sia stato accordato regolare permesso dall'autorità competente, e, in caso di abuso o pregiudizio qualsiasi, ne informeranno prontamente la Capitaneria di porto, proponendole, ove d'uopo, i provvedimenti opportuni. Quando i provvedimenti non fossero adottati, ovvero riuscissero insufficienti, ne riferiranno al Ministero dei lavori pubblici.
In caso di dissenso tra gli Uffici del genio civile e le Capitanerie di porto, provvede il Ministero della marina di concerto con quello dei lavori pubblici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-170