Art. 167
Regolamento§ i

Art. 167

171 / 174
In vigore dal 16 mar 1905
Quando sia prescritto nell'atto di concessione, o la Capitaneria di porto lo richieda, un delegato dell'Ufficio del genio civile interverrà alla stipulazione degli atti di concessione ed alla consegna delle aree.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-167