Art. 166
Regolamento§ i

Art. 166

170 / 174
In vigore dal 16 mar 1905
Per tutto ciò che riguarda la concessione del lido del mare, delle aree, dei porti, delle spiagge e in generale per tutto ciò che forma oggetto del titolo III, capo I, II, III e IV del regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile, le Capitanerie di porto e gli Uffici del genio civile si uniformeranno alle norme prescritte in detto regolamento, prendendo nei casi di maggiore importanza preventive intelligenze anche coll'Intendenza di finanza e con la Camera di commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-166