Art. 161
Regolamento§ i

Art. 161

165 / 174
In vigore dal 16 mar 1905
Dovendosi provvedere all'impianto o spostamento di colonne anelli, castelli di ammarraggio, boe, prese di ormeggio o di guida mede od altri segnali, sia fissi che galleggianti, per facilitare l'entrata e la stazione dei bastimenti nei porti o per segnalare bassi fondi, gli Uffici del genio civile prenderanno concerti colla competente autorità marittima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-161