Art. 159
Regolamento§ i

Art. 159

163 / 174
In vigore dal 16 mar 1905
Prima di far intraprendere i lavori di escavazione nei porti, gli Uffici del genio civile ne daranno avviso alla Capitaneria di porto, e con essa concerteranno l'ordine da seguire nell'escavazione delle diverse zone, affinché siano in tempo disormeggiati i bastimenti e lasciati liberi i passaggi ai cavafondi, alle barche di trasporto ed ai rimorchiatori. L'avviso di cui sopra dovrà esser dato alla Capitaneria di porto almeno quindici giorni prima di quello in cui debbono incominciare i lavori. Analoghi concerti colle Capitanerie di porto dovranno essere presi dall'Ufficio del genio civile pei pontoni e per gli altri galleggianti addetti al servizio delle scogliere e dei lavori di fondazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-159