Regolamento›§ i
Art. 158
162 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Qualora le Capitanerie di porto vengano a cognizione che nelle aree consegnate alle imprese abbia luogo qualche abuso, sia per opera degli appaltatori, che per opera dì terzi, esse ne informeranno l'Ufficio del genio civile pei provvedimenti da prendere, salvo casi d'urgenza, nei quali potranno provvedere direttamente, avvisandone contemporaneamente l'Ufficio del genio civile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-158