Art. 15
RegolamentoCapo III

Art. 15

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In vigore dal 16 mar 1905
Nei porti e spiagge di 1ª categoria le opere che interessano la difesa dell'approdo e dell'ancoraggio sono: a) quelle che segnalano il porto, i punti pericolosi, l'entrata, l'uscita, i canali di accesso, e d'interna circolazione; b) quelle che giovano a rendere meglio riparato e sicuro l'ancoraggio, a premunirlo dagli interrimenti, a ridurlo ed a mantenerlo di conveniente profondità; c) quelle mediante le quali si provvede al regolare e sicuro ormeggio delle navi, ed alla facilità e sicurezza delle loro evoluzioni; d) quelle necessarie pel rilascio e pel carenaggio delle navi che si rifugiano, o per agevolare alle medesime il modo di alleggerirsi e di riprendere il loro carico, di riparare alle avarie sofferte, di fornirsi di acqua; quelle che servono alle navi stesse per l'imbarco dalle provviste occorrenti a proseguire la navigazione; quelle altre infine che concorrono alla conservazione ed al miglioramento del regime idraulico ed igienico del porto.
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