Art. 147
Regolamento§ i

Art. 147

151 / 174
In vigore dal 16 mar 1905
Accolte le istanze, di cui al precedente articolo, e divenuta irrevocabile la sentenza, l'Amministrazione procederà d'ufficio, in caso d'inadempienza o di non perfetto adempimento da parte del contravventore, alla esecuzione delle opere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-147