Regolamento›§ i
Art. 145
149 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Qualora i proprietari non iniziassero o non ultimassero le opere nel tempo e nel modo prescritti, il capitano di porto e l'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile, od i loro delegati, procederanno ad una verifica locale per constatare lo stato delle cose, ed il relativo processo verbale servirà di base al giudizio di contravvenzione, di cui agli articoli 179 e 421 del Codice per la marina mercantile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-145