Regolamento›§ i
Art. 141
145 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Non presentandosi dai proprietari la domanda ed il progetto di cui al precedente articolo, il prefetto ne informerà il Ministero dei lavori pubblici, il quale, se lo ritiene necessario, ne ordinerà la compilazione all'Ufficio del genio civile.
I progetti saranno depositati nell'Ufficio di Prefettura ed il prefetto inviterà i singoli proprietari a prenderne conoscenza, avvertendoli che, quante volte non siano da essi presentate per iscritto osservazioni in contrario entro il termine di 15 giorni, sarà emesso il decreto di approvazione dei progetti e di esecuzione delle opere
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-141