Art. 139
Regolamento§ i

Art. 139

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In vigore dal 16 mar 1905
Gli Uffici del genio civile e le Capitanerie di porto, nonché gli agenti di finanza vigileranno a che ogni abuso di pesca, massime di quella che si esercita con materie esplodenti, sia accertato e deferito all'autorità giudiziaria per gli effetti della legge 4 marzo 1877, n. 3706, sulla pesca.
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