Art. 13
RegolamentoCapo III

Art. 13

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In vigore dal 16 mar 1905
Sono opere che riguardano i porti, le spiaggie e i fari, soggette alle disposizioni del presente regolamento, quelle indicato nell' della legge (testo unico), 2 aprile 1885, n. 3095, e tutte le altre che hanno per iscopo di facilitare il carico, scarico, deposito e trasporto delle merci. Le altre opere d'interesse della navigazione e del commercio marittimo da costruirsi nell'ambito dei porti o nelle aree demaniali marittime, sono per la loro esecuzione subordinate a preventivi concerti che gl'interessati debbono prendere col Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede all'approvazione dei relativi progetti. Le concessioni relative a tali opere, sieno esse fatte ad enti morali od a privati, sono soggette alle disposizioni del Codice per la marina mercantile ed al relativo regolamento, osservate, ove del caso, le disposizioni dell' della legge 20 marzo 1865, allegato F.
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