Art. 129
RegolamentoCapo II

Art. 129

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In vigore dal 16 mar 1905
In generale gli Uffici del genio civile nello studio dei progetti per opere nuove si procureranno dalle Capitanerie di porto, dalle Camere di commercio e dal competente Ufficio di circolo del R. ispettorato generale delle strade ferrate, se sia interessato il servizio ferroviario, le particolari informazioni atte a far conoscere più precisamente l'utilità e la convenienza di esse sotto il duplice rapporto nautico e commerciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-129