Regolamento›Capo II
Art. 128
34 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Quante volte l'esercizio degli stabilimenti predetti sia affidato per speciale atto di concessione all'industria privata od a qualche ente morale, la ingerenza delle Capitanerie e degli Uffici del genio civile è regolata dagli atti di concessione o da particolari discipline concordate, ove d'uopo, con l'amministrazione delle dogane.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-128