Regolamento›Capo II
Art. 122
28 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Le gru e gli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci, nonché i pontoni e gli alberi da carenaggio che fossero provveduti e impiantati a cura dello Stato, dopo ultimati e collaudati, sono dall'Ufficio del genio civile consegnati a quello di porto, perché ne possa disporre nell'interesse del commercio.
Quante volte le Capitanerie di porto credano opportuno d'affidare per concessione a privati o ad enti morali l'esercizio dei predetti meccanismi, interpelleranno la Camera di commercio e il competente Ufficio del genio civile, il quale, sentito il competente Ufficio di circolo del R. ispettorato generale delle strade ferrate qualora sia interessato anche il servizio ferroviario, ove nulla abbia ad eccepire al riguardo, formulerà le condizioni d'ordine tecnico da comprendersi nell'atto di concessione, affine d'assicurare la regolare manutenzione, la buona conservazione e, ove ne sia il caso, anche il miglioramento dei meccanismi medesimi; e esprimerà pure il proprio avviso circa alle tariffe che i concessionari potranno applicare, sentita al riguardo la Camera di commercio. Un funzionario dello stesso Ufficio del genio civile interverrà agli atti di consegna e riconsegna.
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