Art. 120
RegolamentoCapo II

Art. 120

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In vigore dal 16 mar 1905
Le prescrizioni contenute nei precedenti articoli sono applicabili anche ai galleggianti delle imprese di opere marittime, che vi si dovranno uniformare. Gli Uffici del genio civile comunicheranno alle Capitanerie le disposizioni che al riguardo si contenessero nei capitolati d'appalto.
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