Art. 12
RegolamentoCapo II

Art. 12

12 / 174
In vigore dal 16 mar 1905
Il Ministero dei lavori pubblici trasmetterà copia del decreto, di cui nel precedente , ai competenti prefetti, acciò curino che dalle Provincie e dai Comuni interessati si provveda a stanziare nei loro bilanci le somme necessarie per pagare le quote della spesa a loro carico, derivanti dalla variata classificazione del porto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-12