Art. 117
RegolamentoCapo II

Art. 117

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In vigore dal 16 mar 1905
Qualora di ufficiali delle capitanerie di porto constatino qualche difetto di custodia o di ormeggio, o ritengano che in qualsiasi circostanza possa essere compromessa la sicurezza dei galleggianti, di cui nei precedenti articoli, provvederanno a termini del Codice per la marina mercantile, informandone nel medesimo tempo l'Ufficio del genio civile.
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