Regolamento›Capo II
Art. 117
23 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Qualora di ufficiali delle capitanerie di porto constatino qualche difetto di custodia o di ormeggio, o ritengano che in qualsiasi circostanza possa essere compromessa la sicurezza dei galleggianti, di cui nei precedenti articoli, provvederanno a termini del Codice per la marina mercantile, informandone nel medesimo tempo l'Ufficio del genio civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-117