Regolamento›Capo II
Art. 116
22 / 174In vigore dal 16 mar 1905
La stazione ordinaria d'ormeggio dei galleggianti, di cui nei precedenti articoli, sarà stabilita dalle Capitanerie di porto, sentito l'Ufficio del genio civile.
Occorrendo di spostare i galleggianti da un luogo all'altro d'uno stesso porto o da un porto ad un altro, saranno osservate le norme prescritte dall'art. 933 del regolamento per la esecuzione del Codice della marina mercantile.
Storico versioni
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