Art. 116
RegolamentoCapo II

Art. 116

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In vigore dal 16 mar 1905
La stazione ordinaria d'ormeggio dei galleggianti, di cui nei precedenti articoli, sarà stabilita dalle Capitanerie di porto, sentito l'Ufficio del genio civile. Occorrendo di spostare i galleggianti da un luogo all'altro d'uno stesso porto o da un porto ad un altro, saranno osservate le norme prescritte dall'art. 933 del regolamento per la esecuzione del Codice della marina mercantile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-116