Art. 114
RegolamentoCapo II

Art. 114

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In vigore dal 16 mar 1905
I galleggianti di proprietà dello Stato, addetti al servizio della navigazione dei porti, della costruzione e manutenzione delle scogliere e delle altre opere portuali, e il personale che ne ha la custodia, dipendono direttamente dagli Uffici del genio civile, salvo quanto è disposto dal codice per la Marina mercantile e dal relativo regolamento riguardo alla polizia dei porti, delle spiagge e della navigazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-114