Art. 112
RegolamentoCapo II

Art. 112

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In vigore dal 16 mar 1905
Per le riparazioni alle opere dei porti, spiaggie e fari cui non provvede il Ministero dei lavori pubblici, le Capitanerie di porto si rivolgeranno alle amministrazioni ed agli enti morali, ai quali incombe di provvedere, informandone l'Ufficio del genio civile.
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