Regolamento›Capo II
Art. 11
11 / 174In vigore dal 16 mar 1905
Delle maggiori o minori somme che, per effetto delle variazioni alla 1ª categoria e dei passaggi dall'una all'altra classe della 2ª si avessero da richiedere per le spese ordinarie dei porti, gli uffici del genio civile presenteranno in tempo opportuno le notizie, agli effetti di cui nell'ultimo alinea dell' della legge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-11