Regolamento›Capo II
Art. 109
15 / 174In vigore dal 16 mar 1905
I capitani di porto debbono dare al personale da essi dipendente le necessarie istruzioni perché forniscano agli Uffici del genio civile le informazioni e notizie che fossero loro richieste, a norma del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-109