Art. 104
RegolamentoParte SECONDACapo I

Art. 104

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In vigore dal 16 mar 1905
Il servizio tecnico dei porti, dei fari e delle spiaggie è nelle attribuzioni degli Uffici del genio civile, ai quali è pure affidato il servizio della laguna di Venezia nei riguardi idraulici. Il servizio della polizia dei porti e delle spiaggie entra nelle competenze delle Capitanerie di porto, à termini del Codice per la marina mercantile e del relativo regolamento. I detti uffici dovranno agire d'accordo con il competente ufficio di Circolo del R. ispettorato generale delle strade ferrate, sempre che sia in qualsiasi modo interessato il servizio ferroviario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-09-26;713#art-r-104